Diritto sanitario

Qui di seguito potete trovare alcune domande ricorrenti relative al tema “Salute”.
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DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)
1) Una piaga della nostra sanità sono le liste di attesa. Ecco qualche dato: 60 giorni per una mammografia, 90 per una vista oncologica, un anno per un intervento alla prostata. Come si mette mano a questo problema?

2) Come si deve comportare chi usufruisce dell’esenzione da E.C.M.?

3) Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?

4) L’uso di animali serve alla salute umana?

5) A chi si applica la convenzione in materia di assistenza sanitaria della UE?

6) Cosa si deve fare se durante una vacanza all’estero ci si sente male?

7) Se si sostengono delle spese sanitarie per esami specialistici durante una vacanza all’estero queste saranno rimborsate?

8) Se si sostengono delle spese sanitarie durante la una permanenza all’estero per motivi di lavoro, si ha diritto al rimborso anche se si ha la residenza in Italia?

9) Frequentando un corso di formazione all’estero, cosa bisogna fare per avere assistenza sanitaria?

10) Se non si rientra in nessuna delle categorie e delle situazioni protette previste da una delle convenzioni tra Italia ed altro Stato estero non aderente alla CEE, le spese sanitarie devono essere sostenute direttamente?

11) Cosa si deve fare in caso di infortunio sul lavoro?

RISPOSTE
1) Una piaga della nostra sanità sono le liste di attesa. Ecco qualche dato: 60 giorni per una mammografia, 90 per una vista oncologica, un anno per un intervento alla prostata. Come si mette mano a questo problema?
Entro metà novembre saranno convocate le regioni perché vogliono verificare con loro i piani regionali per il contenimento delle liste di attesa. Tre linee di azione: – garantire i tetti massimi previsti per 100 patologie già individuate – distinguere tra interventi urgenti e accertamenti di routine – promuovere i centri unici di prenotazione, i cosiddetti Cup, fondamentali per avere informazioni corrette e per risparmiare tempo

2) Come si deve comportare chi usufruisce dell’esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M.: il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza); i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

3) Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore.

4) L’uso di animali serve alla salute umana?
Gli esperimenti sugli animali non solo non sono necessari, non solo non sono utili, ma sono, spesso, dannosi, perché portano a risultati fuorvianti, o inutili, che danno un falso senso di sicurezza per la successiva sperimentazione sull’uomo. Che, per legge, deve comunque esserci. Come facciamo a sapere che un risultato trovato su una data specie animale è applicabile all’uomo? Semplice, proviamo la sostanza da sperimentare sull’uomo, e solo DOPO possiamo dire che quella specie, per quella determinata sostanza, si comporta in modo simile all’uomo. Così avviene. Sperimentando su varie specie animali si trovano sempre risultati discordanti: come sapere A PRIORI, qual è la specie che, in quel caso, è la più simile all’uomo? Non è possibile. Ad esempio, gli effetti tossici della diossina sono stati studiati su molte specie animali: per il porcellino d’India e il ratto, questa sostanza è MOLTO TOSSICA. Per il criceto è INNOCUA. Le altre specie danno risultati intermedi. Ebbene, da questi risultati, cosa possiamo dedurre per l’uomo? Sarà più simile al criceto o al porcellino d’India? NON SI SA, a priori. Solo dopo che l’uomo sarà venuto in contatto con questa sostanza, si potrà conoscere la risposta. Ma allora, i test su animali saranno stati inutili. I veri progressi della medicina si sono sempre avuti grazie a osservazioni cliniche, a studi epidemiologici, a innovazioni tecnologiche (quali l’invenzione del microscopio, dei moderni strumenti di diagnosi, ecc.).

5) A chi si applica la convenzione in materia di assistenza sanitaria della UE?
Ai cittadini degli Stati, agli apolidi e ai rifugiati politici. Naturalmente, per ottenere il modello costoro devono essere iscritti negli elenchi del S.S.N. Sono, dunque, esclusi gli extracomunitari, anche se iscritti al S.S.N., a meno che non risultino essere familiari a carico di un avente diritto.

6) Cosa si deve fare se durante una vacanza all’estero ci si sente male?
Se lo Stato in questione appartiene all’Unione Europea si ha diritto alle cure e si deve richiedere alla USL di residenza il modello E111 (che può essere emesso per un periodo non superiore ai sei mesi). Se lo Stato non fa parte dell’UE né dello SEE bisogna accertarsi se abbia siglato o meno un accordo con l’Italia in materia sanitaria. Infatti, nel caso in cui è stato siglato, bisogna farsi rilasciare dalla USL l’attestato di copertura sanitaria in quello Stato, altrimenti bisogna pagare direttamente le spese mediche ed ospedaliere. E’ pertanto consigliabile munirsi di apposita polizza assicurativa.

7) Se si sostengono delle spese sanitarie per esami specialistici durante una vacanza all’estero queste saranno rimborsate?
Se si tratta di cure non urgenti prestate in uno Stato della CEE, saranno rimborsate se la legislazione dello Stato estero prevede un rimborso per quel tipo di spese.

8) Se si sostengono delle spese sanitarie durante la una permanenza all’estero per motivi di lavoro, si ha diritto al rimborso anche se si ha la residenza in Italia?
Si ha diritto al rimborso, in quanto cittadini “frontalieri”, in virtù degli accordi internazionali o del DPR 618/80. In questo secondo caso occorre farsi rilasciare dalla USL un attestato, contenente una dichiarazione del datore di lavoro, da dove risulti l’iscrizione al S.S.N. per sé ed i familiari.Tale dichiarazione dovrà essere presentata, in caso di necessità, al Consolato italiano competente unitamente alle fatture relative alle spese sanitarie sostenute ed alla domanda di rimborso.Il Consolato provvederà a trasmettere al Ministero della Salute la domanda di rimborso.Si hanno tre mesi di tempo, dalla data delle fatture, per presentare domanda di rimborso ai Consolati che, nel caso di spese ingenti, possono provvedere a degli anticipi fino al 50% del valore.

9) Frequentando un corso di formazione all’estero, cosa bisogna fare per avere assistenza sanitaria?
Se lo Stato appartiene all’Unione Europea si ha diritto alle cure e bisogna farsi rilasciare dalla USL di residenza il modello E128. Se lo Stato non fa parte dell’UE né dello SEE bisogna accertarsi che abbia siglato un accordo con l’Italia in proposito e che si rientri in una delle categorie tutelate.

10) Se non si rientra in nessuna delle categorie e delle situazioni protette previste da una delle convenzioni tra Italia ed altro Stato estero non aderente alla CEE, le spese sanitarie devono essere sostenute direttamente?
Si, se il cittadino italiano si reca in uno Stato estero, che ha stipulato un accordo bilaterale con l’Italia, ma non rientra in nessuna delle categorie e delle situazioni protette, dovrà sostenere direttamente le spese mediche ed ospedaliere. E’ pertanto consigliabile munirsi di apposita polizza assicurativa.

11) Cosa si deve fare in caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro consiste in ogni fatto dannoso ricollegabile all’attività lavorativa della persona lesa. Per fatto dannoso ricollegabile all’attività lavorativa si intende ogni fatto produttivo di danno che si verifica nello svolgimento delle proprie mansioni all’interno o all’esterno del luogo di lavoro e nello svolgimento di attività non immediatamente ricollegabili all’attività lavorativa ma ad essa prodromiche e strumentali. Ne consegue che è considerato danno ricollegabile all’attività lavorativa anche l’infortunio subito dal lavoratore durante il tragitto tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro. L’infortunio determina danni patrimoniali e danni non patrimoniali che sono oggetto di indennizzo da parte dell’Istituito Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, escludendo dal computo il giorno in cui avviene l’infortunio. L’indennizzo è una somma volta ad assicurare un trattamento sociale garantito e si distingue dal risarcimento volto, invece, al completo ristoro del danno subito. Ne consegue che, in presenza di responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore potrà chiedere a quest’ultimo la liquidazione del maggior danno eccedente le somme erogate dall’INAIL. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. A tali fini il lavoratore potrà inviare al proprio datore di lavoro una raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnare la comunicazione a mani al proprio datore di lavoro avendo cura di farsi rilasciare da quest’ultimo la ricevuta di avvenuta comunicazione a mani. Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denunzia nei termini previsti dalla legge, l’indennità non è corrisposta per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Il lavoratore infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’INAIL ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte da parte dell’ infortunato comportano la perdita del diritto all’indennità o la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l’assicurato si fosse sottoposte alle cure prescritte. Il lavoratore che abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione ed è soggetto alle pene stabilite dalla legge. Avv. Ersilia Urbano, Consulente Primo Consumo